8 maggio 2012: approvata alla Camera, a grandissima maggioranza, la legge sul riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali
l'8 marzo di quest'anno il Senato aveva approvato con larga maggioranza (164 voti favorevoli, 3 contrari e 45 astenuti) la mozione unitaria sul riequilibrio della rappresentanza politica, impegnandosi ad «avviare un percorso volto a promuovere, in tempi rapidi, l’esame, e l’eventuale approvazione da parte dell’Assemblea, di disegni di legge in materia di accesso alle cariche elettive in condizioni di parità tra donne e uomini, nell’ambito della legislazione elettorale, per le circoscrizioni comunali, per i Comuni, per le Città metropolitane, per le Province, per le Regioni a statuto ordinario e speciale laddove non previsto, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica».
Il Governo si impegnava così a «sostenere, nel corso dell’esame dei disegni di legge di riforma del sistema elettorale, iniziative parlamentari finalizzate all’introduzione di un principio di non discriminazione che assicuri un’equilibrata rappresentanza di entrambi i generi e consenta il superamento di criteri improntati alla discrezionalità da parte dei partiti».
Ieri, 8 maggio, la Camera dei Deputati ha esaminato il testo unificato dei progetti di legge “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali; disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”.
Questo il dossier della Camera:
“L’Aula della Camera ha avviato l’esame di un testo unificato di sei proposte di legge (A.C. 3466, A.C. 3528, A.C. 4254, A.C. 4271, A.C. 4415, A.C. 4697), per l’introduzione nell’ordinamento di misure volte a promuovere la parità effettiva di donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive e ai pubblici uffici delle autonomie territoriali. Un primo gruppo di disposizioni riguarda le modalità di elezione dei consigli comunali. Con una novella all’articolo 71 del testo unico per gli enti locali (d.lgs. 267/2000, c.d. TUEL), è stabilito per i comuni più piccoli (fino a 5.000 abitanti) una misura minima di garanzia in base alla quale nelle liste dei candidati per le elezioni dei consigli deve essere assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nei comuni con popolazione superiore sono introdotte due novità (art. 71 e 73, d.lgs. 267/2000). In primo luogo, è prevista una quota di lista, in virtù della quale nessuno dei due sessi può essere rappresentato nelle liste di candidati alla carica di consigliere comunale in misura superiore ai due terzi dei candidati. La commissione elettorale verifica il rispetto della disposizione ed, in caso contrario, provvede a ridurre la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall’ultimo della lista. Qualora, all’esito della cancellazione delle candidature eccedenti, la lista contiene un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, la commissione ricusa la lista. In secondo luogo, il testo prevede la c.d. doppia preferenza di genere, ossia la possibilità di esprimere due preferenze (anziché una, secondo la normativa vigente) per i candidati a consigliere comunale. In tal caso, però, una deve riguardare un candidato di sesso maschile e l’altra un candidato di sesso femminile della stessa lista. In caso di mancato rispetto della disposizione, si prevede l’annullamento della seconda preferenza. Tali misure si applicano anche alle elezioni dei consigli circoscrizionali o, comunque, agli organismi di decentramento organizzativo e funzionale di cui possono dotarsi i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti. Al fine di assicurare il principio di pari opportunità nella composizione delle giunte degli enti locali, è introdotta nel TUEL una disposizione che vincola il Sindaco e il presidente di provincia, nell’atto di nomina, a “garantire” la presenza di entrambi i sessi.
Nella disciplina elettorale dei consigli regionali – materia di potestà legislativa concorrente – non sono previste specifiche misure antidiscriminatorie, bensì l’inserimento tra i principi che la legislazione regionale in materia elettorale devono osservare (L. 165/2004) della promozione della parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive. Il provvedimento, inoltre, novella la legge n. 28/2000 che disciplina la comunicazione politica e le particolari condizioni di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie (c.d. par condicio), introducendo un principio generale per cui i mezzi di informazione nell’ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica sono tenuti al rispetto dell‘articolo 51, primo comma, Cost.
Da ultimo, il testo introduce alcune modifiche nell’articolo 57, co. 1, lett. a), d.lgs. 165/2001, che prevede che sia riservato alle donne almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso per l’accesso al lavoro nelle pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo di rafforzarne l’effettività, considerata la sua finora scarsa attuazione”.
La legge è passata alla camera con 372 si', 21 no e 48 astenuti (in maggioranza della Lega); andrà ora al vaglio del Senato.
Non lo definiremmo "un voto innovativo e all'avanguardia", come dice la Lo Moro (Pd), ma è comunque un bel passo avanti. Qui invece il commento della Lorenzin (Pdl).
"un percorso volto a promuovere, in tempi rapidi, l’esame, e l’eventuale approvazione da parte dell’Assemblea": insomma,con calma.
RispondiEliminaPaola, guarda che la frase che tu citi si riferisce a quanto deliberato l'8 marzo (no adesso!): quel "percorso", poi, ha portato appunto all'approvazione della legge vera e propria di cui parla questo post; quindi per una volta l'iter non è stato così lento, anzi!
EliminaCredete possa diventare effettivo, se passasse al Senato, entro aprile 2013?
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